Codice delle Assicurazioni
Art. 165 — Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice civile 1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
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