Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 156
Codice delle Assicurazioni

Art. 156 — Attivita' peritale

ELI /it/codice-assicurazioni/art/156parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 156. Attivita' peritale 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157. 2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. 3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 155 Art. 157 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.