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Codice delle Assicurazioni

Art. 11 — Attivita' assicurativa

ELI /it/codice-assicurazioni/art/11parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 11. Attivita' assicurativa 1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione. 2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione. 3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

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